Disposizioni al fine della salvaguardia delle risorse idriche regionali ai sensi dell’art. 106 del RD 1775/1933. Aggiornamento e proroga dei termini di cui al punto 4 dell’Ordinanza 233/2023 del 17/07/2023.
PREMESSO che in data 17.07.2023 è stata emessa l’Ordinanza GRFVG-ORD-2023-233 avente come oggetto “Disposizioni al fine della salvaguardia delle risorse idriche regionali ai sensi dell’art. 106 del RD 1775/1933”, con la quale è stato disposto:
1) che nel territorio regionale l’erogazione dei pozzi salienti a getto continuo ad uso domestico, sia regolata con le modalità descritte nel documento elaborato dal Tavolo tecnico previsto al comma 4 dell’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
2) che tutti i pozzi salienti a getto continuo privi di utilizzo siano chiusi e sigillati definitivamente tramite cementazione;
3) che i pozzi salienti a getto continuo pubblici senza specifico impiego se non quello ornamentale (quali ad esempio fontane a getto continuo e lavatoi) siano chiusi e sigillati definitivamente tramite cementazione, se non riconvertiti con ricircolo a ciclo chiuso;
4) che le disposizioni espresse ai punti precedenti diventino definitivamente obbligatorie a partire dal 30 novembre 2023, termine entro il quale adeguare i pozzi di conseguenza;
Si allega l'ordinanza GRFVG – ORD – 2023 – 0000330 del 29/11/2023 con la quale è stato prorogato al 30 aprile 2024, il termine entro il quale le disposizioni previste al punto 4 dell’Ordinanza 233/2023 e relative agli interventi di adeguamento dei pozzi, diventano definitivamente obbligatorie, fatto salvo ogni altro contenuto della stessa.
Al seguente link potrete trovare tutte le informazioni a riguardo: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA202/FOGLIA25/