CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 66 LEGGE 448/1998 E S.M.I.)

Cos'è
L'assegno di maternità è un assegno, istituito con la legge 448 del 23/12/98 concesso dal Comune ed erogato dall'INPS a tutte le madri che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità per i figli nati o entrati in famiglia (affidamenti preadottivi o adozioni senza preaffidamento). La domanda deve essere formulata entro sei mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia.

A chi serve
Tale assegno per cinque mensilità verrà corrisposto soltanto alle madri:

 

  1. cittadine italiane o comunitarie residenti ed extracomunitarie residenti con carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità (qualora tale indennità sia inferiore all'importo dell'assegno può essere richiesta la quota differenziale);
  2. a seguito di presentazione della dichiarazione della situazione economica (I.S.E.E.).

L'assegno è concesso dal Comune ma erogato dall'INPS.

Come si fa
Lo stampato di domanda per ottenere l'assegno di maternità si ritira presso l'ufficio segreteria o servizio sociale del Comune di Premariacco.
L'autocertificazione e la certificazione dell'indicatore della situazione economica devono essere compilati presso un C.A.F. entro sei mesi dalla nascita o dalla data di ingresso del minore in famiglia.

Quanto dura
Tale assegno per cinque mensilità viene erogato in una unica soluzione da parte dell'INPS.

Normativa di riferimento
Art. 66 della Legge 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 49 della Legge 23/12/1999, n. 488.
Art. 10 D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452.
D.P.C.M. 25/05/2001, n. 337.
Circolare INPS n. 34 del 17/02/200