CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE (ART. 65 LEGGE 448/1998 E S.M.I.)

Cos'è
L'assegno per il nucleo familiare è un assegno, concesso per tredici mensilità su base annua, istituito con la legge 448 del 23/12/98 concesso dal Comune ed erogato dall'INPS,  ai nuclei familiari composti da cittadini residenti con tre o più figli minori.


Chi può richiederlo
Tale assegno, può essere richiesto soltanto ai nuclei familiari:

 1. composti da cittadini italiani o stranieri comunitari residenti, con tre o più figli di età inferiore a diciotto anni;

oppure: rientrare in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura del/la richiedente:

  • essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico (o superstite di rifugiati politici);
  • essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere familiare di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
  • aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea;
  • essere apolide o familiare/superstite di apolide

2. dotati di risorse economiche che vengono riparametrate ogni anno dall'INPS. Per l'anno 2018 l'I.S.E.E. deve essere inferiore a € 8.650,11.

 

Chi lo emette
L'assegno è concesso dal Comune ma erogato dall'INPS.

Come si fa
Lo stampato di domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare si ritira presso l'ufficio segreteria o presso l'ufficio di servizio sociale.
La domanda deve essere presentata entro il  31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede l'assegno.

Quanto dura
Tale assegno per tredici mensilità su base annua viene erogato in due rate da parte dell'INPS (luglio e gennaio dell'anno successivo).

Normativa di riferimento
Art. 65 della Legge 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 49 della Legge 23/12/1999, n. 488.
Art. 10 D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452.
D.P.C.M. 25/05/2001, n. 337.
Circolare INPS n. 34 del 17/02/2004.